TITOLO I - I PRINCIPI GENERALI
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Capo I - Il Comune
Art. 1 Disposizioni generali
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Il Comune di Suzzara è ente autonomo locale entro l'unità della Repubblica, dotato di rappresentatività generale degli interessi della propria comunità e titolare di funzioni proprie che esercita secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato
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Il Comune realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente Statuto.
Art. 2 Finalità
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Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
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Promuove le iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini tutelando la vita in tutte le sue forme ed espressioni per il completo sviluppo della persona, valorizzando la famiglia come ambito formativo e principale nucleo sociale.
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Favorisce la cultura della pace, della mondialità e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca e di educazione, di cooperazione e di informazione. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito territoriale.
Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo civile, economico, sociale e culturale della propria comunità, nonché a valorizzare le risorse territoriali, ambientali ed umane, attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e nelle modalità di cui al presente Statuto.
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Il Comune promuove le pari opportunità e la parità numerica tra uomini e donne nella composizione della Giunta, degli organi collegiali eletti dal Consiglio o nominati dal Sindaco, degli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune o nei quali lo stesso abbia il controllo o partecipazione e garantisce, comunque, che la presenza di ciascun sesso non sia inferiore ai due quinti dei nominandi, arrotondato aritmeticamente per difetto.
Art. 3 Funzioni
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La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
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L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto.
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Le funzioni attribuite o delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative dello Stato e della Regione organizzati a livello locale.
3.bis - Le funzioni di cui al precedente comma possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato e dalla Regione le risorse necessarie.
Art. 4 Programmazione e forme di cooperazione
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Il Comune pone a fondamento della propria attività amministrativa per la realizzazione delle proprie finalità il metodo e gli strumenti della pianificazione e della programmazione, promuovendo in tale senso la partecipazione dei soggetti pubblici e privati e delle organizzazioni sociali, culturali e produttive operanti nel proprio territorio.
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Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione, provvedendo per quanto di competenza alla loro specificazione ed attuazione.
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I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra diverse sfere di autonomia.
Art. 4 - Bis Cooperazione con i paesi esteri
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Il Comune di Suzzara, in armonia con lo spirito della Costituzione, intrattiene, attraverso i rapporti di gemellaggio, relazioni culturali e sociali con altri Comuni di Paesi esteri al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli e per affermare i diritti dell'uomo.
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L'attività del Comune si armonizza con i principi della Carta delle Nazioni Unite e della Carta europea delle autonomie locali, anche attraverso
l'adesione ad associazioni.
Art. 5 Attività amministrativa
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Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità, della trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza nonché di pubblicità e di semplificazione delle procedure, secondo le modalità fissate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
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Il Comune applica agli atti di sua competenza la regola della motivazione. A tale scopo tutti i provvedimenti amministrativi del Comune, fatti salvi gli atti normativi e quelli a contenuto generale, dovranno essere motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla decisione.
Art. 5 /bis Principi di trasparenza per gli organi del comune
1.Nel rispetto dei principi sulla trasparenza amministrativa ed in attuazione del diritto degli elettori di controllare l'operato degli amministratori locali, ogni componente del Consiglio comunale e della Giunta è tenuto a rendere pubbliche:
a) la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, mediante il deposito presso l'Ente delle dichiarazioni annuali concernenti i propri redditi;
b) la propria situazione associativa, mediante dichiarazioni annuali che attestino le cariche ricoperte in società, associazioni riconosciute ed enti.
2.Il regolamento stabilisce in dettaglio i contenuti delle dichiarazioni di cui al comma precedente, i documenti da allegare, i termini tassativi per la loro presentazione e pubblicità.
Art. 5/ ter Pubblicita’ delle spese elettorali
1.All'atto della presentazione della candidatura per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale, ciascun candidato dovrà dichiarare preventivamente l'entità dei mezzi finanziari che intenderà destinare per la campagna elettorale, nonché la loro provenienza e depositare presso l'ufficio della presidenza del Consiglio Comunale il rendiconto delle spese sostenute.
2.Il regolamento stabilisce in dettaglio i contenuti delle dichiarazioni di cui al comma precedente, i documenti da allegare, i termini per la loro presentazione e la pubblicità.
Art. 6 Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone
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Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Suzzara ha una estensione di kmq 60.8 e comprende le seguenti frazioni:
TABELLANO - RIVA - SAILETTO -BRUSATASSO - SAN PROSPERO.
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Il Consiglio Comunale e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale ubicata nel palazzo civico sito nel capoluogo. In casi particolari i Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale
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Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
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L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
Art. 7 Albo pretorio e informazione
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Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
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Nella Sede Comunale è previsto apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per le pubblicazioni degli atti, provvedimenti ed avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
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Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.
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Capo II - Attività normativa
Art. 8 Lo Statuto
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Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
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Le modificazioni e l' abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
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La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo testo dello stesso.
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Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere ripresentata fintanto che dura in carica il consiglio che l'ha respinta.
Art. 9 I Regolamenti
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Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) In tutte le altre materie di competenza comunale.
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Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse e dalle disposizioni statutarie.
2.bis - Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
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I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di entrata di pubblicazione all''albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
Art. 10 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
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Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla regione o dalla comunità europea, debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 ed altre leggi dello Stato, e nello statuto stesso, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 11 Ordinanze
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Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario con le quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.
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Il Sindaco emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2° dell''art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e limitati al tempo in cui permane la necessità.
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Le ordinanze di cui al precedente comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
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