PRESENZE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE 2° SEM. 2024 P=presente A=assente Ag= assente giustificato
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dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale approvato con atto di CC n.27 del 09.05.2013 e modificato ed integrato con atto di CC n. 19 del 21.03.2024:
ART. 23 - Numero legale
Il Consiglio Comunale non può deliberare se alla seduta non intervengano almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
I consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero legale dei presenti, ma non nel numero dei votanti.
ART. 24 - Verifica del numero legale
Dopo l'eventuale sessione di question time, la seduta prosegue con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale per accertare la sussistenza del numero legale.
La Presidenza non è obbligata a verificare se vi sia il numero legale per deliberare, a meno che almeno un consigliere comunale ne faccia richiesta ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione.
Per verificare se vi sia il numero legale in Consiglio, il Presidente dispone l’appello a cura del Segretario Generale.
Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la riunione per un tempo non superiore a quindici minuti, trascorso inutilmente il quale, dichiara sciolta la seduta.
ART. 25 - Seduta deserta per mancanza del numero legale
Decorsi trenta minuti da quelli indicati nell’avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l’adunanza, rinviando gli affari posti all’ordine del giorno, in accordo con la conferenza dei capigruppo.
Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
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PRESENZE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE 1° SEM. 2024 P=presente A=assente Ag= assente giustificato
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dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
approvato con atto di CC n.27 del 09.05.2013
ART. 22 - Numero legale
Il Consiglio Comunale non può deliberare se alla seduta non intervengano almeno dei due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
I consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero legale dei presenti, ma non nel numero dei votanti.
ART. 23 - Verifica del numero legale
Dopo l'eventuale sessione di question time, la seduta prosegue con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale per accertare la sussistenza del numero legale.
La Presidenza non è obbligata a verificare se vi sia il numero legale per deliberare, a meno che almeno un consigliere comunale ne faccia richiesta ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione.
Per verificare se vi sia il numero legale in Consiglio, il Presidente dispone l’appello a cura del Segretario Generale.
Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la riunione per un tempo non superiore a quindici minuti, trascorso inutilmente il quale, dichiara sciolta la seduta.
ART. 24 - Seduta deserta per mancanza del numero legale
Decorsi trenta minuti da quelli indicati nell’avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l’adunanza, rinviando gli affari posti all’ordine del giorno, in accordo con la conferenza dei capigruppo.
Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.