VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA
ACUSTICA
ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Legge n°447 del 26/10/1995 "Legge
quadro sullinquinamento acustico"
L.R. 13/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico"
D.P.C.M.1°marzo 1991 recante "Limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente
esterno"
Delibera di C.C. del Comune di Suzzara n° 63 del 17
novembre 2005
La L.R. 13/2001 "Norme in materia di
inquinamento acustico" (insieme alla Legge n°447 del
26/10/1995 "Legge quadro sullinquinamento acustico", il
D.P.C.M.1°marzo 1991 recante "Limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente
esterno") rappresenta la struttura normativa di riferimento per
lo svolgimento - da parte dei Comuni della Regione Lombardia -
dei compiti di prevenzione, autorizzazione e controllo
dell'inquinamento acustico.
In particolare la normativa prevede che le Amministrazioni
Comunali debbano provvedere alla classificazione acustica del
proprio territorio per fornire il quadro di riferimento per la
valutazione dei livelli di rumore presenti o previsti nel
territorio comunale, al fine della programmazione degli
interventi per la riduzione dell'inquinamento acustico.
Sono individuate sei classi, in funzione della destinazione
d'uso del territorio (dalle aree per le quali occorre prevedere
particolare tutela, fino alle zone esclusivamente industriali),
con differenti valori limite non oltrepassabili il livello
equivalente ponderato A (LAeq), indicatore di rumore per il
periodo diurno e per quello notturno.
I principali criteri di zonizzazione possono essere riassunti
come
segue:
• la classificazione parte dalla destinazione d'uso del
territorio stabilita dal Piano Regolatore Generale (PRG);
• non sono ammesse aree confinanti che differiscano di
più di una classe; in caso contrario è necessario
adottare un piano di risanamento acustico;
• non sono consentite aree di classe I (le più
sensibili) nelle fasce di pertinenza o nelle zone di rispetto
aeroportuali;
• alle aree che si trovano in prossimità di
aeroporti con rumorosità comprese tra i 65 e 75 dB(A), o a
meno di 100 metri dalle infrastrutture ferroviarie o stradali
di grande comunicazione, viene attribuita quanto meno la classe
IV;
• non si possono attribuire la classe I o la II ad aree
nelle quali sono presenti attività industriali o
artigianali;
• solo per le aree di classe I (particolarmente protette)
si possono fissare limiti più restrittivi di
quellistabiliti dallo Stato.
La classificazione acustica del
territorio, risulta essenziale come strumento di controllo
dell'inquinamento acustico e di tutela del cittadino.
Costituisce, infatti, la base per disciplinare l'uso e le
attività svolte nel territorio stesso.
Essa è finalizzata sia alla prevenzione del deterioramento
delle zone non inquinate che al risanamento di quelle inquinate
attraverso la regolamentazione dello sviluppo urbanistico e
all'eventuale adozione di un Piano di Risanamento acustico da
parte delle amministrazioni comunali.
Allegati: Norme Tecniche (261 KB) Tavola 1 (57 KB) Tavola 2 (408 kb) Tavola 3 (287 kb) Tavola 4 (364 KB) Tavola 5 (1.236 KB) Tavola 6 (225 KB) Tavola 7 (228 KB) Allegato 1 (43 KB) Allegato 2 (6.028 KB) Allegato 3 (638 KB) Relazione (564 KB) Tavola campionamenti (117 KB) Tavola campionamenti (992 KB) |
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Comune |
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