Cittadinanza jure sanguinis - Comune di Suzzara

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Cittadinanza Jure Sanguinis 
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
discendenti da ceppo italiano

La cittadinanza italiana si trasmette in generale per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano. Però i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che prevede la cittadinanza Jure Soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino), per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis devono attivare apposita procedura. 

L’interessato, con l’ausilio di un traduttore se necessario, fissa un appuntamento contattando l’Ufficio di Stato Civile al seguente numero telefonico: 0376 513256.

L’Ufficiale di Stato Civile, verificate le condizioni preliminari, redige un’attestazione con le generalità dell’interessato e dei figli minori, indispensabile per la sua iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di Suzzara.

Vista la particolarità e la delicatezza della materia trattata non sono ammessi intermediari durante tutta la durata del procedimento

Documentazione
Iscrizione Anagrafica

Il requisito indispensabile per poter avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è quello di risultare già iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente. 

Se la persona non è presente sul territorio, è da escludere che si possa servire di un suo legale rappresentante o di qualcuno in sua vece.

L’interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle disposizioni di legge sui soggiorni di breve durata ed alle Circolari Ministeriali applicative.

L'iscrizione anagrafica viene attivata regolarmente presso l'Ufficio URP, presentando la seguente documentazione:
1)     Attestazione dell’Ufficiale di Stato Civile; 
2)     Originale e copia del passaporto o con il timbro apposto dalla polizia di frontiera (per i Paesi non Schengen) o con la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura entro 8 gg. dall’ingresso in Italia (per i Paesi Schengen)
ps: Il cittadino extracomunitario che rivendica la cittadinanza jure sanguinis per l'iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno, ma se l'iter di riconoscimento si protrae oltre i 3 mesi (cosa molto frequente) dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.
3)     Modulo di dichiarazione di residenza;
4)     Dichiarazione del titolo di occupazione dell'immobile o dichiarazione del proprietario;
5)     Copia del codice fiscale.

L’Ufficiale d’Anagrafe, ricevuta tutta la documentazione necessaria, rilascia all’interessato la ricevuta dell’avvenuta iscrizione ovvero la comunicazione di avvio del procedimento e consegna copia della stessa all’Ufficio di Stato Civile che contatterà direttamente l'interessato non appena concluso il  procedimento di iscrizione anagrafica.

Nel caso in cui non fosse possibile l'icrizione anagrafica ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, l'interessato deve presentare domanda di attivazione dell'iter di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana presso una Rappresentanza consolare italiana presente nello Stato di dimora abituale.

procedura DI riconoscimento della cittadinanza italiana
Referente: Ufficio di Stato Civile


L’interessato, munito del passaporto straniero e di una marca da bollo da euro 16.00, si dovrà presentare personalmente all'Ufficio di Stato Civile nel giorno che gli sarà preventivamente comunicato, con un traduttore se necessario, per la compilazione della domanda nella quale dovrà indicare gli elementi richiesti dalla circolare K28.1 e allegare la relativa documentazione:

  • Certificati di nascita, matrimonio e morte in copia integrale, tradotti e legalizzati, di tutti i coinvolti, a partire dall'avo (il parente partito dall'Italia) fino al richiedente la cittadinanza
  • Certificato di NON naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias con cui l'avo è indicato negli atti di stato civile) o  certificato di naturalizzazione straniera con data di acquisizione della cittadinanza straniera. Se la data non è chiara, serve copia della sentenza di naturalizzazione straniera dove è indicata la data del giuramento. Ai fini del riconoscimento Jure Sanguinis la data di naturalizzazione dell'Avo deve risultare successiva alla data di nasciata del figlio, nonchè ascendente dell'attuale richiedente cittadinanza. 

Una volta consegnata tutta la documentazione necessaria per dimostrare la discendenza da avo italiano, l'Ufficio esamina  gli atti per valutare se ci sono i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza e verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione presentata.
Successivamente l'ufficio richiede ai vari Consolati italiani competenti il rilascio di certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato.
A seguito del riscontro da parte dei Consolati interpellati, viene emessa una dichiarazione sindacale di riconoscimento della cittadinanza italiana e il richiedente viene informato dell'esito del procedimento.

Durante l'intero procedimento, l’interessato potrà essere invitato per rendere ulteriori dichiarazioni, informazioni e chiarimenti e presentare altra documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento stesso: é pertanto consigliabile che sia sempre personalmente rintracciabile all’indirizzo risultante dall’Anagrafe della Popolazione Residente affinché possa recarsi in tempi brevi presso l’Ufficio di Stato Civile. 

Successivamente, previo appuntamento, vengono trascritti gli atti di stato civile (nascita, matrimonio) relativi all'interessato e ad eventuali figli minorenni. Vengono eseguite le annotazioni sull'atto di nascita e fatte tutte le comunicazioni ai vari uffici coinvolti e ai vari Consolati.

Tempi
Tempi medi di conclusione del procedimento -  180 giorni

Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis sarà concluso dopo aver effettuato le eventuali correzioni e modifiche delle generalità e dopo aver effettuato le debite comunicazioni alle autorità pubbliche competenti tra cui la Questura locale, che potrà rilasciare il passaporto italiano.

I TEMPI PREVISTI SONO NECESSARI IN QUANTO TRATTASI DI PROCEDIMENTO CONSEGUENTE A ISTANZE RICHIEDENTI COMPLESSE ISTRUTTORIE LEGATE ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA SIA DA AUTORITA’ AMMINISTRATIVE ITALIANE SIA DA ANALOGHE ISTITUZIONI DI STATI ESTERI LA CUI COMPLETEZZA E’ ALLA BASE DEL PROSIEGUO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVOIN OGGETTO (D.P.C.M. n. 33 del 17.01.2014 in G.U. n. 64 del 18/03/2014).

 

 

 

Uffici:
 
Normativa 
 
Allegati: 
Modulistica
 
 
* Precisazioni:
Tradotti = tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere;
Legalizzati = significa che il nostro Consolato Italiano o Ambasciata competente per territorio deve legalizzare sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni allegate ai certificati stessi.
Apostille = sostituisce la legalizzazione della traduzione. Questa è una specifica annotazione che prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante.  L'apostille  deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità  dei Paesi che hanno aderito a questa procedura.

 
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