Statuto VIII - Comune di Suzzara

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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

 

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Art. 65 Norme transitorie e finali

  1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'  applicazione delle norme transitorie.

  2. Il Consiglio Comunale fermo restando il termine previsto dal primo comma dell'  art. 59 della Legge 08.06.1990, n. 142 per le deliberazioni del regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti, delibera gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto entro diciotto mesi dall' entrata in vigore dello stesso.

  3. Sino all'  entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

  4. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente Statuto il consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell''''entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.

 

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