Statuto VI - Comune di Suzzara

Il Comune | Statuto | Statuto VI - Comune di Suzzara

 

Indietro<>Torna su

 

TITOLO VI - FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE

 

Indietro

 

Art. 39 Autonomia finanziaria

  1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.

  2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini per la copertura dei costi dei servizi, ispira le proprie determinazioni a criteri di giustizia ed equità distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 40 Controllo di gestione

  1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

  2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazioni, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentono oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

  3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficienza ed economicità degli stessi.

  4. Il Consiglio Comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori del conto, al segretario e ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 41 Revisori dei conti

  1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta ed i garanzia.

  2. Saranno previsti altresì i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.

  3. Il regolamento disciplinerà le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio dei revisori in modo da assicurare principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendole ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni.

  4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente con le modalità e limiti definiti dal regolamento.

 

Art. 42  Demanio e patrimonio

  1. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

Art. 43  Contratti

  1. Il Comune per gli appalti dei lavori, per le forniture di beni e servizi, per gli acquisti e le vendite, per le permute, per le locazioni e gli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, applica le procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

  2. La stipulazione del contratto deve comunque essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
    a. il fine che con il contratto di intende perseguire;
    b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
    c. le modalità di scelta del contraente, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, nonché le ragioni che ne sono alla base.

  3. Il Comune applica le procedure previste dalla normativa comunitaria, recepita o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico.

Art. 44 Regolamento di contabilità '

  1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente titolo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato .

Pubblicato il 
Aggiornato il