TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI
Art. 36 Convenzioni
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Il Comune al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può stipulare apposite convenzioni con altri comuni e/o con la provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
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Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, la forma e la periodicità di consultazione fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 37 Consorzi
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Il Comune, in coerenza ai principi statutari, per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b) lo Statuto del consorzio. -
Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
2.bis - La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del Consorzio agli enti aderenti nonché i principi e i criteri cui dovrà essere informata l'attività dell'ente per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. -
Sono organi del consorzio:
a. l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, o suo delegato che sia consigliere comunale, del presidente della provincia o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente.
b. Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto. -
I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di presidente della provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
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Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
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L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto.
Art. 38 Accordi di programma
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Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove sulla base di indirizzi deliberati dal consiglio comunale, la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
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Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti per tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
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Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto e ne dispone la sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.