Statuto V - Comune di Suzzara

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TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

 

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Art. 36 Convenzioni

 

  1. Il Comune al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può stipulare apposite convenzioni con altri comuni e/o con la provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

  2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, la forma e la periodicità di consultazione fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 37 Consorzi

  1. Il Comune, in coerenza ai principi statutari, per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
    a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
    b) lo Statuto del consorzio.

  2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
    2.bis - La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del Consorzio agli enti aderenti nonché i principi e i criteri cui dovrà essere informata l'attività dell'ente per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali.

  3. Sono organi del consorzio:
    a. l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, o suo delegato che sia consigliere comunale, del presidente della provincia o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente.
    b. Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.

  4. I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di presidente della provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

  5. Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

  6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto.

Art. 38 Accordi di programma

  1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove sulla base di indirizzi deliberati dal consiglio comunale, la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

  2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti per tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

  3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto e ne dispone la sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

 

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