Statuto IV - Comune di Suzzara

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TITOLO IV - I SERVIZI PUBBLICI SINDACALI

 

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Capo I - Gestione dei servizi pubblici comunali

 

Art. 29 Forme di gestione

  1. L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta mediante servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.

  2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto, tenendo conto anche di criteri di qualità del servizio e convenienza sociale.

  3. Per i servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra gestione in economia, affidamento in concessione, costituzione di aziende, o di società per azioni.

  4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzi.

  5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

  6. Il Comune di Suzzara riconosce il diritto all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico e che la gestione del servizio idrico è un servizio pubblico locale, con finalità non speculative, che deve garantire a tutti i cittadini l’accesso all’acqua.

 

Art. 30 Gestione in economia

  1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

 

Art. 31 Azienda speciale

  1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi delle aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

  2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate da apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

 

Art. 32 Istituzione

  1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito atto tecnico - finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento, e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

  2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina altresì la struttura organizzativa, l'ordinamento finanziario e contabile, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali, le modalità di indirizzo da parte del consiglio comunale.

  3. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

 

Art. 33 Nomina e revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

  1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di una comprovata competenza tecnica e/o amministrativa.

  2. Sono compatibili gli incarichi e funzioni specifiche conferiti agli assessori e consiglieri del Comune, in connessione al mandato politico amministrativo, nell'  ambito delle aziende speciali e delle istituzioni.

  3. Il Sindaco può revocare il presidente o i membri del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali ed approvata dal Consiglio Comunale.

 

Art. 33 - Bis Nomina del Direttore delle aziende e delle istituzioni

  1. Il direttore delle aziende è nominato secondo le disposizioni dello statuto dell'azienda.

  2. Il direttore delle istituzioni è nominato secondo le disposizioni del regolamento che ne stabilisce, altresì le attribuzioni.

 

Art. 34 Società per azioni

  1. Negli statuti delle società per azioni devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

 

Art. 35 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

  1. Il Comune sviluppa i rapporti con gli altri Comuni e con le Province per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

 

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