Statuto III - Comune di Suzzara

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TITOLO III - ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

 

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Capo I - Il segretario comunale

Art. 24 Funzioni del segretario comunale

 

  1. Al Segretario comunale spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge nonché quelle stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

  2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree, ove costituite, e delle unità organizzative e ne coordina l'attività.

  3. Il Segretario comunale adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione.

  4. Oltre ad adottare i provvedimenti di cui ha la diretta competenza, promuove e controlla l'adozione degli atti e dei provvedimenti attribuiti alle competenze dei dipendenti.

  5. Per assicurare comunque l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni il Segretario deve adottare tutti gli atti di indirizzo, impulso, organizzativi e sostitutivi.

  6. Per l'attuazione degli altri provvedimenti il Segretario esercita funzioni di indirizzo, organizzatorie, di coordinamento e controllo.

  7. Partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta, senza diritto di voto. Redige i verbali delle adunanze.

  8. Il Segretario comunale inoltre:
    a) roga i contratti nell'interesse dell'Ente;
    b) presiede le Commissioni di gara e di concorso per la copertura di posti di qualifica funzionale superiori alla 6^ compresa ed ha le responsabilità delle relative procedure; può anche presiedere altre commissioni di concorso;
    c) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso agli atti ed alle altre informazioni;
    d) adotta tutti gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle competenze attribuitegli.

 

Art. 25 Il Vice-Segretario
 

  1. Al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto viene prevista la figura del Vice Segretario

  2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all’attività del Segretario, il Vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione 

  3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla carriera del Segretario comunale.

 

Capo II - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 26 Struttura dell' Ente

  1. L' ordinamento strutturale del comune si articola in unità organizzative ricomprese in aree funzionali, ove costituite, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strutturali e di supporto.

  2. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell''Ente.

  3. L' ordinamento strutturale del comune è costituito secondo uno schema che assicura la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi approvati dal Consiglio Comunale e dai piani operativi stabiliti dalla Giunta, ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto ai parametri di efficienza e funzionalità.

  4. In tal senso le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell' organizzazione del comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell' ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previsti dalla pianta organica del personale.

  5. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti delle stesse assegnate con apposito organigramma.


Art. 26 - Bis  Responsabili delle aree e delle unità organizzative

  1. I responsabili delle aree, ove costituite, e delle unità organizzative, in attuazione degli indirizzi, programmi ed obiettivi formulati dagli organi di governo dell''ente, provvedono alla direzione, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle aree funzionali, degli uffici e dei servizi di cui sono responsabili. Agli organi di governo competono la definizione degli indirizzi, la valutazione ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi, la attuazione dei programmi, l''efficienza e l''efficacia della gestione.

  2. Spetta comunque ai responsabili delle aree e delle unità organizzative l'  adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale; la determinazione per gli uffici dei criteri di organizzazione, previo confronto, se richiesto, da parte delle organizzazioni sindacali.

  3. Spetta inoltre ai responsabili delle aree e delle unità organizzative:
    - la formulazione agli organi di governo di proposte per la definizione di programmi e l''indicazione delle priorità ai fini della elaborazione da parte di questi, delle direttive generali per l''azione amministrativa;
    - i poteri di gestione inerenti la realizzazione dei programmi;
    - la presidenza delle commissioni di concorso per la copertura di posti inferiori alla 5^qualifica funzionale compresa, la responsabilità delle procedure, la stipula dei contratti;
    - la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici e servizi;
    - l'  indicazione dei responsabili dei procedimenti e il coordinamento delle loro attività;
    - l' adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna connessi all' esercizio delle competenze attribuite.

  4. Le responsabilità di direzione delle singole unità organizzative sono attribuite e definite dal Sindaco, sentito il Segretario generale, ai funzionari della qualifica apicale. La responsabilità delle aree funzionali, ove costituite, viene conferita dal Sindaco, sentito il Segretario generale, tra i funzionari delle qualifiche apicali ed è cumulabile con la direzione di altra struttura dell' ente. Gli incarichi attribuiti sono conferiti a tempo determinato per una durata che non può comunque eccedere la durata in carica del Consiglio Comunale: Gli incarichi attribuiti sono rinnovabili e revocabili in qualunque tempo con provvedimento adeguatamente motivato.

  5. La copertura dei posti di responsabile di qualifica apicale e/o di responsabile di servizio o di alta specializzazione può avvenire con contratto a tempo determinato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto del principio di concorsualità. I requisiti che il collaboratore deve possedere sono quelli di titolo e abilitazione professionale e comprovata esperienza lavorativa richiesti dalla qualifica da ricoprire.

  6. Il conferimento di incarichi esterni è disposto dal Sindaco con atto motivato.


Art. 27 Conferenza dei funzionari responsabili delle unità organizzative

  1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e delle aree, ove costituite, per favorirne l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili delle predette unità organizzative e delle aree, presieduta e diretta dal Segretario comunale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

  2. Spettano alla Conferenza le funzioni propositive, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative disciplinate dagli atti generali di organizzazione dell'Ente.

 

Art. 28 Relazioni sindacali

  1. Le disposizioni degli accordi colletti nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'Ente.

  2. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti dell'Ente lo prevedono devono riguardare la disciplina generale dell'istituto e sono approvati con provvedimento dell'organo competente che deve contestualmente  provvedere alle eventuali modifiche della disciplina contenuta negli atti generali di organizzazione dell'Ente.

 

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