Statuto II - Comune di Suzzara

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TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

 

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Capo II - Il Consiglio Comunale

Art. 13 Ruolo del Consiglio Comunale

  1. Il consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo politico amministrativo.

  2. Il consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 14 Competenze e attribuzioni

  1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

  2. Il consiglio esprime l'indirizzo politico - amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'Ente.

  3. Indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, gestionale. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la determinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

  4. Gli atti fondamentali devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

  5.  Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi e dei rendiconti previsti in atti fondamentali. Il regolamento disciplinerà altresì le interrogazioni, le interpellanze e le indagini conoscitive.

  6. Con apposita deliberazione il consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita commissione.

  7.  Il Consiglio Comunale provvede alla nomina e alla designazione dei consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi di qualsiasi natura.


Art. 15 Commissioni consiliari

  1.  Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

  2.  Alla presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia è nominato il Consigliere appartenente alla minoranza che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.

  3.  Il funzionamento, la composizione, i poteri e la durata delle commissioni sono disciplinate con apposito regolamento. (1)

  4. Nei casi contemplati dal regolamento le Commissioni possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

  5. Le sedute delle commissioni, adeguatamente pubblicizzate, di norma sono pubbliche.

(1) Art. 4, comma 2°, L. n. 142/90 come sostituito dall'art. 1. L. n. 265/99


Art. 16 Gruppi consiliari

  1. Tutti i Consiglieri Comunali appartengono ad un gruppo consiliare secondo le modalità e le condizioni stabilite dal regolamento.

  2.  Ai gruppi deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all'espletamento delle funzioni.

 

Art. 16 - Bis Conferenza dei capigruppo

  1. E' istituita la conferenza dei capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio, per coadiuvarlo nella programmazione dei lavori del Consiglio e per l'esercizio delle ulteriori funzioni indicate dal regolamento.

  2. Alla conferenza dei capigruppo partecipa il Sindaco.

Art. 17 Consiglieri

  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. (1)

  2. I Consiglieri Comunali che non intervengono a 3 sedute consecutive ovvero a 5 sedute nel corso dell'anno senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

  3. Il Presidente, a seguito dell' avvenuto accertamento dell'assenza maturata del Consigliere interessato, provvede a comunicargli l'avvio del procedimento. Il Consigliere può far valere le cause giustificative delle assenze entro 15 giorni, dalla notifica dell'avviso.

  4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio Comunale, copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

(1) Vedi comma 6 bis dell'art. 31 della L. n. 142/90 come modificato dall'art. 11, comma 4, L. n. 265/99

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Art. 17 - Bis - Consigliere Anziano

  1. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art. 72 del DPR 16 marzo 1960 n° 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.


Art. 17 - Ter  - Presidenza del Consiglio

  1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e surroga degli eletti, procede alla nomina, nel proprio seno, di un presidente con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio comunale.

  2. Qualora nessun consigliere abbia riportato tale maggioranza, la seduta prosegue sotto la presidenza del consigliere anziano per ulteriori adempimenti previsti dalla legge. Alla nomina del Presidente si provvede, con la stessa maggioranza, in una seduta successiva. Se nessun consigliere ottiene tale maggioranza si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo la sua elezione.

  3. La votazione per la nomina di Presidente avviene mediante scrutinio segreto.

  4. Con gli stessi criteri, nominato il Presidente, si procede alla elezione di un Vice Presidente.

  5. Per gravi e comprovati motivi e con le modalità previste dal regolamento, il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati, con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale. La votazione relativa alla revoca avviene mediante scrutinio segreto.

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Art. 17 - Quater -  Competenza del Presidente

  1. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare assolve le funzioni di predisposizione, impulso, coordinamento, direzione e guida dei lavori del consiglio.

  2. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo dal consigliere anziano.


Art. 18 Svolgimento dei lavori consiliari

  1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

  2. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.

  3. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

  4. Il consiglio comunale esercita la potestà di autorganizzazione mediante gli istituti secondo le modalità determinate da apposito regolamento.
    4.bis - Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea; formula l'ordine del giorno sentiti la conferenza dei Capi gruppo ed il Sindaco.
    4.ter - Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio entro quarantotto ore per la trattazione delle questioni urgenti rappresentate dal Sindaco.
    4.quater - Gli adempimenti previsti dal comma precedente, in caso di impossibilità del Presidente, sono assolti dal Vice Presidente e, nei casi specificatamente previsti, dal consigliere anziano.
    4.quinquies - Gli assessori hanno facoltà di presenziare ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni ed interpellanze sulle materie ad essi delegate.

  5. Le votazioni hanno luogo in forma palese, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto.

  6. Il regolamento del Consiglio indica il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute e delle votazioni. (1)

  7.  Nel caso di nomine il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza delle minoranze.

  8. Il Segretario comunale redige la verbalizzazione delle sedute; ove il Segretario comunale sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

(1) Vedi art. 11, comma 1, L. n. 265/99

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Art. 18 - Bis Linee programmatiche di mandato

  1. Entro 4 mesi dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

  2. Ciascun Consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti con le modalità indicate nel regolamento del Consiglio Comunale.

  3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.

  4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

  5.  Il Consiglio qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con esclusione del Sindaco, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire. (1)

(1) Art. 34 comma 2 bis L. n. 142/90 come modificato dall'art. 11, comma 10, L. n. 265/99

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Capo III - La Giunta comunale

Art. 19 Ruolo e competenze generali

  1. La Giunta è l'organo di governo generale del Comune.

  2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza, adottando tutti gli atti di amministrazione idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente. Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nella attuazione delle linee programmatiche di mandato del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

  3. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, con esclusione di quelli che la legge riserva al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite, per legge o per Statuto, al Sindaco e agli organi burocratici.

  4. Gli atti della Giunta indicano lo scopo e gli obiettivi che si perseguono, i mezzi necessari, le modalità ed i criteri cui dovrà attenersi la struttura dell'ente nell'esercizio delle proprie funzioni.
     

Art. 20  Composizione e nomina

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a sette. (1)

  2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

  3. Il Sindaco con l'atto di nomina determina il numero degli assessori nell'ambito del limite di cui al precedente comma 1°.

(1) Art. 33 commi 1 e 2, L. n. 142/90 come sostituito dall'art. 11, comma 7, L. n. 265/99

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Art. 20 - Bis Assessori

  1. Il Sindaco può delegare ai componenti della giunta lo svolgimento dei compiti di indirizzo e di controllo in base al documento degli indirizzi generali di governo, nonché l'adozione di provvedimenti di propria competenza previsti dalla legge o dallo Statuto.


Art. 21 Funzionamento della Giunta

  1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

  2. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti con voto palese salvo i casi previsti dal regolamento.

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Capo IV - Il Sindaco
Art. 22 Ruolo e funzioni

  1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile della sua amministrazione.

  2. Il Sindaco:
    a) convoca e presiede la Giunta, determinandone l'ordine del giorno;
    b) riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione del programma e sottopone al medesimo le eventuali integrazioni;
    c) indice i referendum comunali;
    d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti impartendo le direttive al Segretario Generale;
    e) promuove e coordina l'attività degli Assessori;
    f) resiste in giudizio e transige vertenze nell'interesse del Comune, previa autorizzazione della Giunta Comunale;
    g) agisce in giudizio e transige vertenze nell'interesse del Comune, previa autorizzazione della Giunta Comunale;
    h) coordina gli orari della città al fine di armonizzare l'organizzazione di uffici e servizi alle esigenze dei cittadini;
    i) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione Comunale;
    l) organizza i modi di svolgimento delle funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione;
    m)  esercita ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge e dallo Statuto;
    n) adotta i provvedimenti di nomina, revoca e trasferimento dei responsabili della direzione delle unità organizzative tra i funzionari con qualifica apicale, sentito il Segretario Generale;
    o) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

  3. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio medesimo delle richieste di stipula di accordi di programma pervenuti al Comune dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Mantova, da altri Comuni o da amministrazioni statali e da altri soggetti pubblici e, sulla base degli indirizzi eventualmente formulati dal consiglio comunale, assume le determinazioni conseguenti.

  4. Il Sindaco promuove gli accordi di programma sulla base di indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale informandolo preventivamente circa gli enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l'oggetto dell'intervento per il quale sia ritenuto necessario l'accordo di programma, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo.

  5. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta. Analoga comunicazione deve essere resa al Consiglio in caso di dimissioni, revoca o sostituzione di un Assessore.

  6.  Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, del ruolo di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, nonché le competenze gestionali dei Dirigenti/Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare  con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, incarichi specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 23 Vice-Sindaco

  1. Il Vice Sindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

  2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano di età.

 

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